STATUTO dell’ASSOCIAZIONE GENDARMERIA ABBAZIALE O.D.V.

 

TITOLO l,  DENOMINAZIONE SEDE E FINALITA

Art.1 LA DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione Onlus denominata “GENDARMERIA ABBAZIALE “, organizzazione di volontariato non lucrativa, apolitica, aconfessionale, di utilità sociale non governativa, composta unicamente di volontari.

Art. 2  LA SEDE

L’Associazione ha Sede Legale è istituita in Seborga (IM) Via Maccario n. 1 ove risiede anche l’Ufficio di Presidenza; la sede Amministrativa, gestionale ed operativa ha sede in Ventimiglia in Piazza Costituente 8. Potranno essere istituite altre sezioni decentrate in Italia e all’estero su deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificate dall’Assemblea dei Soci, previo notifica alla Prefettura di Imperia.

Art.3 LE FINALITA’ SOCIALI E DURATA

L’Associazione ha durata illimitata.  Fa presente che ogni appartenente indosserà una abito distintivo proprio, senza aver nessun riferimento diretto ad uniformi e divise in utilizzo dalle Forze di Polizia ne dalle Forze Armate della Repubblica Italiana, per distinguersi dalle altre organizzazioni, esclude categoricamente l’impiego di armi qualsiasi genere, né ha scopo militare, tantomeno paramilitare.

Persegue finalità di assistenza al cittadino in particolare le fascie più deboli, ausilio di protezione civile, promozione di eventi storico-culturali, sensibilizzazione giovani e meno giovani all’educazione civica, primo soccorso e tutela dell’ambiente sia terrestre che marittimo:

– promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;

– persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, ivi compresa la tutela degli animali da affezione;

– interviene nel campo dell’educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;

– favorisce le attività motorie non lesive dell’ambiente e dell’uomo, promuovendo lo sport come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell’ambiente naturale e del loro rapporto; – svolge attività di protezione civile.

A tal fine si possono svolgere le seguenti attività:

– propone la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

– svolge ed organizza in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale;

– gestisce attività di carattere sociale, culturale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

– promuove e svolge attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;

– organizza campi di lavoro per il recupero ambientale in collaborazione, accordo e su autorizzazione degli Enti preposti, il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate, la tutela dei corsi d’acqua e dei mari.

 

TITOLO II, PATRIMONIO, RISORSE, VERSAMENTI E QUOTE SOCIALI

Art.4 IL PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Art. 5  LE RISORSE FINANZIARIE

Per la realizzazione delle sue finalità l’Associazione dispone delle seguenti entrate, che costituiscono il Fondo di Gestione:

– dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dai soci ordinari e da tutti coloro che aderiscono all’associazione;

– da erogazioni liberali raccolte durante le campagne informative; dei redditi derivanti dal suo patrimonio; dei contributi di Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;

– da donazioni e lasciti testamentari; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; da rimborsi derivanti da convenzioni;

– dalla presentazione di progetti finanziati dalla Comunità Europea e degli Enti Pubblici Nazionali.

Art.6  I VERSAMENTI AL FONDO DI GESTIONE

I versamenti al Fondo di Gestione possono essere di qualsiasi entità a norma di legge, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessuno caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al Fondo di Gestione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art.7)  LA QUOTA SOCIALE

Le quote sociali o contributo annuale di adesione, sono determinate in base alla categoria alla quale il socio ha deciso di appartenere determinate dal Consiglio Direttivo secondo lo schema che segue:

1) i Soci Ordinari sono tenuti al versamento minimo di € 25,00 annuali senza nessun limite massimo.

2) i Soci Benemeriti che sono tenuti al versamento minimo di € 100,00 annuali senza nessun limite massimo.

3) i Soci Junior che sono tenuti al versamento minimo di € 5,00 annuali senza nessun limite massimo.

4) i Soci Corporate che sono tenuti al versamento minimo di € 250,00 annuali senza nessun limite massimo.

5) i Soci Sostenitori che sono tenuti al versamento minimo di € 50,00 annuali senza nessun limite massimo.

Inoltre è contemplata la figura del Simpatizzante che non è un socio ma semplicemente colui che condivide le attività dell’Associazione senza p renderne parte in alcun modo. Questi può dimostrare la propria condivisione con una quota minima di € 1,00 annuali senza nessun limite massimo. Tale importo è messo a disposizione della sede locale presso la quale viene censito il simpatizzante. In ogni caso, non sono ammessi importi che contemplano cifre inferiori al centesimo di euro. Tuttavia, il Consiglio Direttivo, periodicamente, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire ad essa. Tale importo costituirà anche la quota associativa annuale che ogni socio e fondatore è tenuto a versare entro la data di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e del resoconto finanziario.

 

TITOLO III, SOCI, ADESIONI, RECESSO

Art.8) l SOCI ED l SIMPATIZZANTI

Possono essere soci, tutte le persone fisiche che hanno dato vita all’associazione nonché quelle che ne faranno richiesta, secondo le modalità di cui all’art.11 del presente statuto, escluse quelle nel frattempo decadute. l soci, partecipano alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di intervento e voto su tutti gli argomenti all’ordine del giorno. I Soci si dividono in sette categorie principali e precisamente in: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti, Soci Corporate, Soci Junior, Soci Onorari.

I Soci Fondatori I soci fondatori sono coloro che condividono degli obiettivi e che decidono di dare vita ad un nuovo soggetto giuridico (l’associazione appunto). Per costituire un’associazione senza scopo di lucro.

l Soci Ordinari sono tutte quelle persone che condividendo i fini dell’Associazione aderiscono senza prestare opere di particolare impegno contribuendo al sostegno dell’Associazione mediante il versamento di una quota di iscrizione minima di € 25,00.  Scelgono specificatamente tale status, pertanto non possono far parte del Corpo dei Gendarmi o dei Volontari Attivi istituito dall’Associazione. Qualora questi volessero accedere alle altre categorie di soci, devono indirizzare specifica richiesta al Consiglio Direttivo che si esprimerà con le modalità previste (all’art. 12).

I Soci Sostenitori sono tutte quelle persone che condividendo i fini dell’Associazione aderiscono sostenendo in modo consistente l’Associazione prestando la propria opera di collaborazione nel Corpo dei Gendarmi o dei Volontari Attivi istituito dall’Associazione e mediante il versamento di una quota minima di € 50,00 annuali.

I Soci Benemeriti sono tutte quelle persone che condividendo in modo particolare i fini dell’Associazione aderiscono sostenendo in modo fondamentale l’Associazione contribuendo con versamento di quote uguali o superiori ad € 100,00 annuali. E’ inoltre facoltà del Socio Benemerito prestare la propria opera di collaborazione nel corpo dei Gendarmi o dei Volontari Attivi istituito dall’Associazione.

I Soci Corporate sono inquadrati in una sezione riservata esclusivamente ad aziende od enti per i quali è prevista l’adesione e condivisione dei fini dell’Associazione escludendo la possibilità di contribuire attivamente nel Corpo dei Gendarmi o dei Volontari Attivi ma contemplando una possibile collaborazione se non attraverso i propri dirigenti o delegati, tra l’Azienda o l’Ente che acquisisce tale qualità di Socio Corporate e l’Associazione. La quota minima annuale prevista per i soci corporate è di € 250,00.

I Soci Junior sono inquadrati in un’apposita sezione dedicata ai soci minorenni, previo consenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci; possono versare liberamente la quota sociale che va da un minimo di € 5,00 annui senza un limite massimo e possono partecipare alle attività dell’Associazione con l’assenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.

I Soci Onorari sono tutti coloro che hanno ricoperto o ricoprono Alte Cariche dello Stato, ovvero tutti coloro che si sono distinti in ambito Nazionale ed Internazionale per opere benefiche, di qualsiasi natura, nel mondo dello sport, dello spettacolo, della politica, o in qualsiasi altro modo, ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo. Ai Soci Onorari viene conferito un alto riconoscimento per la propria carica o per il proprio operato, attraverso una forma di partecipazione onoraria ed il rilascio di attestato comprovante il riconoscimento conferito. Con le stesse modalità può essere riconosciuto il titolo di Dirigente Generale Nazionale Onorario, carica totalmente onoraria che non dà luogo ad alcuna corrispondenza organizzativa ma che serve solo ed esclusivamente a riconoscere, al destinatario, l’alto operato in ambito Nazionale od Internazionale.

I Simpatizzanti sono tutti coloro che condividono le attività dell’Associazione senza volerne prendere parte in alcun modo, neanche come associati ma semplicemente esprimendo il proprio consenso verso le attività svolte. Questi possono soltanto con la propria condivisione, con un versamento minimo di € 1,00 annuali senza nessun limite massimo. Ai simpatizzanti è consentito soltanto l’accesso ad alcune cariche perfezionate dall’Associazione per i propri aderenti e simpatizzanti.

Alla presente ONLUS è fatto espressamente obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto di tutti i soci e tutti gli associati in regola con la quota associativa annuale hanno, in egual modo, diritto di voto.

 

Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Non è ammesso a socio chi non abbia raggiunto la maggiore età. Potranno tuttavia essere ammessi, in una sezione speciale di soci, denominata “Junior”, tutti i minorenni, con il consenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci. Al raggiungimento della maggiore età, i soci Junior saranno inseriti, su loro indicazione, tra i soci ordinari, sostenitori o benemeriti. Tutti i soci sono tenuti ad osservare le regole del presente statuto, le deliberazioni assunte in Assemblea generale ed il regolamento interno disposto dal Consiglio direttivo nonché a versare regolarmente le quote associative. Tutte le attività saranno svolte in modo completamente gratuito e si baseranno sul volontariato. Saranno rimborsate solamente le spese ritenute necessarie motivate e documentate. Ci si potrà avvalere altresì di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, rese da non soci ché l’apporto del personale volontario permanga prevalente. Per le coperture delle spese verranno utilizzati i fondi derivanti dalle quote sociali; resta inteso comunque che potranno essere utilizzati a tale scopo i proventi delle attività svolte dall’Associazione e le donazioni. Anche le Cariche Sociali saranno svolte a titolo gratuito. L’Associazione, compatibilmente con il numero effettivo delle donne iscritte, in conformità alla normativa vigente in materia di pari opportunità, riserva un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile secondo il principio dell’equilibrio di genere.

Art.10 MODALITA’ DI ADESIONE

L’Associazione è aperta a qualsiasi persona che vorrà parteciparvi senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale, credo, cittadinanza ed appartenenza politica. Possono essere ammessi  i candidati di sesso maschile e femminile che abbiano compiuto la maggiore età. purché siano di buona condotta morale e civile, che non abbiano avuto problemi con la giustizia.

Non sono ammesse persone appartenenti a società segrete, sette, ed organizzazioni similari.

All’atto della domanda di adesione l’aspirante dovrà: presentare il Certificato Generale del Casellario Giudiziale, in sostituzione di quest’ultimo un’autocertificazione, dove dovranno dichiarare: di non essere stati condannati, e non sono in attesa di giudizio.

Il Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo, valuterà se accettare la richiesta.

Art. 11 RIMBORSO SPESE

Tutti i soci che operano per conto dell’Associazione possono percepire dei rimborsi spese, solo con approvazione da parte del Consiglio Direttivo o dal Presidente come disposto nella legge quadro sul volontariato  Legge n° 266/91. Viene concesso alla Associazione Gendarmeria Abbaziale e le sue sedi distaccate, a provvedere alla richiesta di rimborso dell’aliquota accise, ovvero di tutte le altre imposte a cui l’Associazione ha diritto, in conformità alle normative vigenti. Tale rimborso dovrà essere utilizzato per il rifornimento successivo degli automezzi registrati dell’Associazione, previa presentazione di scontrini o fatture, e solo per giustificato motivo.

Art.12 AMMISSIONE

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, s’intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo provvederà ad inoltrare all’aspirante socio una comunicazione recante gli estremi del mancato accoglimento, allegando l’importo versato in sede di presentazione della domanda di ammissione, depurato della cifra di € 10,90 a titolo di spese pratica e di spedizione. Avverso il provvedimento di diniego, l’aspirante socio potrà opporre ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentarsi su carta semplice entro dieci giorni dal ricevimento del diniego, corredato della copia della domanda di iscrizione, copia del versamento della quota sociale e della comunicazione di mancato accoglimento della domanda di iscrizione. Affinché il ricorso sia valido, quindi trattabile ed ammissibile, è necessario produrre il testo del ricorso, corredato di copia di tutta la documentazione afferente la richiesta di iscrizione ed il relativo diniego, ovvero ulteriore documentazione inerente, utile all’esame del ricorso medesimo. L’ammissione a socio è di competenza del Consiglio Direttivo ed avviene con voto favorevole di due terzi dei presenti. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una presentazione scritta di almeno un socio in carica.

Art.13 RECESSO

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’Associazione stessa. Art. 2285 C.C. stabilisce, che tale recesso deve essere comunicato dal socio uscente almeno tre mesi prima ed avrà efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso,  non ha diritto alla restituzione delle quote versate, ne tantomeno possono essere trasferita ad altri soci o parenti.

Art.14 ESCLUSIONE

In presenza di gravi motivi morali, o comportamentali contrari alle finalità dell’Associazione, o che comunque rappresentino un ostacolo al migliore svolgimento delle attività tutte  dell’Associazione, qualsiasi socio può essere escluso dall’Associazione stessa, con risoluzione del Consiglio Direttivo appositamente convocata in seduta straordinaria. Potranno essere istituite commissioni e collegi al fine di istruire al meglio pratiche per la valutazione delle eventuali problematiche comportamentali dei soci, al fine di semplificare la valutazione da parte del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Parimenti il socio o il fondatore che non versi la quota annuale per due anni di seguito è considerato automaticamente escluso dall’Associazione. Avverso il provvedimento di esclusione è possibile opporre ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentarsi su carta semplice entro dieci giorni dal ricevimento dell’espulsione, corredato della copia della domanda di iscrizione, copia del versamento della quota sociale e della comunicazione di mancato accoglimento della domanda di iscrizione. Affinché il ricorso sia valido quindi trattabile ed ammissibile, è necessario produrre il testo del ricorso, corredato di copia di tutta la documentazione afferente la richiesta d’iscrizione.

TITOLO IV ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.15 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci;

– Il Consiglio Direttivo;

– Il Presidente;

– Il Vice presidente;

– Il Segretario;

– Il Tesoriere;

– Il Collegio dei Probiviri;

-Il Collegio dei Revisori;

Art 16 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei i soci è sovrana, composta da tutti i soci iscritti  all’associazione. Si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria, per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto finanziario e del bilancio preventivo entro il 30 giugno. Mentre In casi particolari è possibile prorogare detto termine che deve comunque essere entro il 31 dicembre. In seduta straordinaria per variazione dello statuto, o in altri casi eccezionali, dove occorre il benestare di tutti i soci. L’Assemblea inoltre: provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; delibera sulla relazione del Presidente sull’attività svolta dall’Associazione nell’anno decorso; delibera sulle modifiche al presente statuto, in seduta straordinaria e con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;  delibera lo scioglimento e la liquidaz1one dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, a norma di legge e dei successivi articoli trentadue e trenta tre  del presente Statuto. Possono prendere parte alle votazioni ed intervenire all’Assemblea soltanto i soci  in regola con la quota associativa annuale versata. l soci non in regola con il pagamento della predetta quota possono partecipare all’Assemblea come uditori, senza diritto d’intervento e voto.

Art 17 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera o formato elettronico, almeno trenta (30) giorni prima del suo svolgimento dove dovrà indicare: data, luogo, ora della prima e della seconda convocazione, ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La convocazione può essere: telefonica con invio di sms, a mezzo stampa, email. L’Assemblea può esser convocata anche su richiesta della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, o un terzo dei soci in regola, che abbiano versato la quota sociale.

Art.18 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è regolarmente così costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa, e non abbiano provvedimenti disciplinari di espulsione o di allontanamento. l soci non in regola con il versamento della quota sociale potranno essere tuttavia presenti all’assemblea in qualità di uditori, senza esercizio del diritto di voto e di intervento. L’Assemblea delibera a maggiora salvo quando è previsto diversamente dallo statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, mentre il Segretario dovrà redigere il verbale con tutte le delibere adottate. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto per le Assemblee in prima convocazione, mentre per la seconda convocazione l’Assemblea delibera validamente qualsiasi sia il numero dei soci presenti, purché come già detto, che siano in regola con il pagamento della quota associativa, e che non abbiano provvedimenti disciplinari.

Art.19  IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da un minimo di tre, a un massimo di dodici membri. Durante la prima riunione dopo la sua nomina, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stessa, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica sette anni e i suoi membri sono rieleggibili. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Allo scadere del settennio il Consiglio Direttivo dimissionario continuerà a curare l’ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni, che dovranno svolgersi entro sei mesi dalla data di scadenza del mandato.

Art.20 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunirà ordinariamente ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno. Per la convocazione il presidente potrà adottare qualsiasi mezzo di comunicazione e dovrà avvisare i Consiglieri almeno cinque giorni prima delta riunione, fatti salvi casi di gravità ed urgenza o di presenza anche non concordata ma totalitaria dei membri del Consiglio. Nella riunione del Consiglio Direttivo le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, è determinante il voto di chi presiede. I verbali delle riunioni saranno trascritti dal Segretario in un apposito registro. Spetta al Consiglio Direttivo: deliberare sulle attività per l’attuazione dei fini statutari; determinare in merito all’ammissione dei soci; redigere il bilancio consuntivo, con l’allegato rendiconto finanziario, e il bilancio preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea, nei termini previsti dallo statuto.

Art.21 DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Si può decadere dalla carica di Consigliere per le per motivi di salute, presentando le proprie dimissioni con lettera scritta al Presidente. Le dimissioni avranno efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica delle dimissioni e le accetti. Mentre per la decadenza dalla carica di Consigliere, può avvenire per i seguenti motivi: per gravi azioni contrarie alle finalità dell’Associazione, alle norme del presente statuto; o del regolamento interno, assenza senza giustificato motivo. a tre riunioni consecutive. In questo caso la decisione di decadenza spetta al Presidente sentito il parere dei probiviri, dove insieme esamineranno il caso, ed in caso di mancanza ritenuta grave, si chiederà al Consigliere di presentare le dimissioni, e sarà sostituito con il primo dei Consiglieri non eletti.

Art. 22  IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, di fronte ai terzi ed altresì in giudizio.  Ha poteri di firma che ad egli compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, la durata del suo mandato è di sette anni, può essere rieleggibile mediante elezioni. Ad egli compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l’ordinaria amministrazione; in casi di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi provvedimenti di esclusione o disciplinari. In tal caso deve convocare, nel più breve tempo possibile, il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo, con l’allegato rendiconto finanziario, e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. È facoltà del Presidente attribuire varie funzioni, dietro apposita delega, ad un consigliere o ad altre persone aderenti o non all’Associazione come ad esempio deleghe ad avvocati per liti o a professionisti per mediazioni o ricorsi.

Art.23 DECADENZA O DIMISSIONI DALLA CARICA DI PRESIDENTE

Per decadenza e dimissioni dalla carica di Presidente vale quanto riportato dal presente statuto, e come descritto dall’ Art. 2382 C.C.  In tal caso, l’organo direttivo resta in carica, e ne assumerà tutte le funzioni il Vice presidente che svolgerà le sue mansioni fino ad elezione per la nomina del nuovo Presidente. Si rammenta che ci saranno tutti i verbali da redigere, e da presentare all’Agenzia delle Entrate. Con da tale atto deve risultare formalmente il passaggio di consegne, e va redatto secondo quanto previsto nel Codice Civile.

 

Art.24  IL VICE PRESIDENTE

Contestualmente all’elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno, uno o più Vice Presidenti, con il compito di affiancare il Presidente e di sostituirlo, in ogni sua attribuzione e potere ogni qualvolta questi sia assente o sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. La durata del mandato è di sette anni. Per la decadenza dalla carica di Vice Presidente vale quanto riportato nel presente statuto per i Consiglieri.

 

Art. 25  IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETIIVO

Il Segretario, eletto dai Consiglieri all’interno del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio e coadiuva con il Presidente nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento delle attività dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta dei verbali dell’ Assemblee, del Consiglio Direttivo. Il Segretario dura in carica sette anni ed è rieleggibile.

Art. 26  I LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, l registro dei soci e volontari, libro verbali dei Revisori dei Conti. Tutti i libri citati devono essere tenuti nella sede dell’Associazione,  e sono messi  a disposizioni dell’Autorità  preposte al controllo.

Art.27 IL TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, con l’allegato rendiconto finanziario, e il bilancio preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Tesoriere dura in carica sette anni ed è rieleggibile.

Art. 28 IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, nominato dall’Assemblea, è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, ha il compito di verificare il corretto andamento contabile e le relative scritture. l Revisori vengono inoltre chiamati al controllo ed approvazione del bilancio. l Revisori restano in carica sette anni e sono rieleggibili.

Art. 29 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall’Assemblea ed ha il compito di intervenire, in caso di controversie tra i soci e l’Associazione o i suoi Organi, in forma collegiale, giudicando ex bono et aequo senza formalità di procedura. E’ presieduto dal Presidente, individuato tra i membri del Collegio ed eletto a maggioranza, nella prima seduta ed in caso di parità il voto del Presidente prevale. Il Collegio, pena decadenza del proprio lodo, ha l’obbligo di applicazione delle garanzie statutarie e di osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha inoltre, con la stessa modalità, la facoltà di esprimersi sul riconoscimento della qualità di Socio Onorario della Guardia Nazionale Ambientale. Il loro lodo sarà inappellabile. l Probiviri restano in carica sette anni e decadono a scadenza del mandato, per esclusione con le stesse modalità previste dal precedente art. 21 o a seguito di dimissioni. E’ facoltà del Collegio dei Probiviri, con l’assenso del Consiglio Direttivo, istituire delegazioni locali.

Art. 30 ORGANI GESTIONALI OPERATIVI

L’associazione è organizzata in tre divisioni operative:

  • Divisione dei volontari di terra
  • Divisione dei volontari di mare
  • Divisione dei volontari di aria.

Le Divisioni sono amministrate da un Direttore, membro consultivo del Consiglio Direttivo. Ogni Divisione è regolamentata da insegne distintive di grado e funzione dal volontario al Direttore Generale, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno. Ogni similitudine e attribuzione di gradi e titoli è assolutamente a carattere funzionale e di organizzazione interna dell’Associazione. I volontari di terra avranno il compito di assistere il cittadino in caso di necessità, prestando operazioni di primo soccorso anche con l’ausilio di una squadra antincendio; i volontari di mare avranno il compito di assistere e di soccorrere naviganti in difficoltà, mediante pronta segnalazione alle Autorità competenti; i volontari di aria avranno il compito di monitoraggio aereo del territorio mediante l’impiego di droni civili, previa autorizzazione degli Enti preposti, al fine di prevenire incendi e di garantire l’incolumità del cittadino che verrà soccorso, onde previsto, mediante elisoccorso.

Art. 31 IL BILANCIO

Ogni Divisione ha autonomia finanziaria. E’ a cura di ogni Direttore Generale di Divisione la redazione del bilancio di divisione e l’invio dello stesso alla sede centrale dell’associazione entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla data di chiusura dell’esercizio sociale, al fine di rendicontare e riunificare i tre rendiconti in un unico bilancio generale. Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del rendiconto finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. l bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Nel Bilancio sono iscritti i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 32 AVANZI DI GESTIONE

All’Associazione è assolutamente vietato distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per 4 legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. E’ altresì vietato di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Art. 33 SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio che residua al termine della fase di liquidazione, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.  I Soci si rivolgeranno ad un collegio Arbitrale, costituito secondo le regole previste da un Ente o associazione che si sono affiliati. ln tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale si rivolgeranno al Giudice di Pace del Tribunale dove hanno la sede, affinché possa organizzare un Collegio Arbitrale. L’arbitrato avrà sede stabilita dal Giudice. Il Collegio giudicherà, e adotterà il verdetto con la massima libertà, è sarà composto da 3 {tre} arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.

 

 

TITOLO V, ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 34 ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI  Come da allegato 1 atto costitutivo e formazione del C.D. Sono presenti :

  • DE LUCIA Andrea
  • DE LUCIA Gianluca,
  • GADANI Filippo,
  • MANTOVANI Matteo
  • CECCARELO Michaël
  • SALLEMBIEN Sebastien
  • VATTIER Marc Vincent

A seguito di un ampio dibattito, si procede alle elezioni. Viene eletto Presidente: Gianluca De Lucia;  Vice Presidente Cappellano: Vattier Marc Vincent;  Vice Presidente-Tesoriere:  De Lucia  Andrea;  Segretario: Mantovani Matteo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: Sallembein Sebastien.

COLLEGIO DEI REVISORI: Ceccarello Michaël, GADANI Filippo.

Gli eletti, tutti presenti, dichiarano di accettare la carica.

Subito dopo tutte le nomine, il Consiglio Direttivo si riunisce, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale, per eleggere al proprio interno le altre cariche sociali.  A votazione unanime di tutti i Consiglieri risultano eletti, ciascuno dei quali accetta la carica conferitagli.

Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio Direttivo del giorno 19 novembre 2023 all’unanimità presso la Sede in Maccario 1 a Seborga (IM), redatto su indicazioni dell’Assemblea Generale dei Soci tenutasi lo stesso giorno. La sede amministrativa è stabilita in Piazza Costituente 8 – 18039 Ventimiglia (IM). S’incarica il Presidente ed il Segretario alla sua registrazione presso l’Ufficio delle Entrate di Sanremo. In merito alle modalità di registrazione ed all’applicazione delle relative tariffe di esenzione, secondo come stabilito dall’art. 8 della Legge 266/1991 e successive modifiche, ovvero di tutte le leggi, norme e regolamenti inerenti.

Il presente Statuto è composto da 34 (TRENTAQUATTRO) articoli, ed entrerà immediatamente in vigore ad avvenuta registrazione all’Agenzia dell’Entrate

Letto, Confermato, e Sottoscritto, dai soci fondatori, in data ed in luogo di cui sopra indicato.

STATUTO dell’ASSOCIAZIONE GENDARMERIA ABBAZIALE O.D.V.

 

TITOLO l,  DENOMINAZIONE SEDE E FINALITA

Art.1 LA DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione Onlus denominata “GENDARMERIA ABBAZIALE “, organizzazione di volontariato non lucrativa, apolitica, aconfessionale, di utilità sociale non governativa, composta unicamente di volontari.

Art. 2  LA SEDE

L’Associazione ha Sede Legale è istituita in Seborga (IM) Via Maccario n. 1 ove risiede anche l’Ufficio di Presidenza; la sede Amministrativa, gestionale ed operativa ha sede in Ventimiglia in Piazza Costituente 8. Potranno essere istituite altre sezioni decentrate in Italia e all’estero su deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificate dall’Assemblea dei Soci, previo notifica alla Prefettura di Imperia.

Art.3 LE FINALITA’ SOCIALI E DURATA

L’Associazione ha durata illimitata.  Fa presente che ogni appartenente indosserà una abito distintivo proprio, senza aver nessun riferimento diretto ad uniformi e divise in utilizzo dalle Forze di Polizia ne dalle Forze Armate della Repubblica Italiana, per distinguersi dalle altre organizzazioni, esclude categoricamente l’impiego di armi qualsiasi genere, né ha scopo militare, tantomeno paramilitare.

Persegue finalità di assistenza al cittadino in particolare le fascie più deboli, ausilio di protezione civile, promozione di eventi storico-culturali, sensibilizzazione giovani e meno giovani all’educazione civica, primo soccorso e tutela dell’ambiente sia terrestre che marittimo:

– promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;

– persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, ivi compresa la tutela degli animali da affezione;

– interviene nel campo dell’educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;

– favorisce le attività motorie non lesive dell’ambiente e dell’uomo, promuovendo lo sport come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell’ambiente naturale e del loro rapporto; – svolge attività di protezione civile.

A tal fine si possono svolgere le seguenti attività:

– propone la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

– svolge ed organizza in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale;

– gestisce attività di carattere sociale, culturale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

– promuove e svolge attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;

– organizza campi di lavoro per il recupero ambientale in collaborazione, accordo e su autorizzazione degli Enti preposti, il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate, la tutela dei corsi d’acqua e dei mari.

 

TITOLO II, PATRIMONIO, RISORSE, VERSAMENTI E QUOTE SOCIALI

Art.4 IL PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Art. 5  LE RISORSE FINANZIARIE

Per la realizzazione delle sue finalità l’Associazione dispone delle seguenti entrate, che costituiscono il Fondo di Gestione:

– dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dai soci ordinari e da tutti coloro che aderiscono all’associazione;

– da erogazioni liberali raccolte durante le campagne informative; dei redditi derivanti dal suo patrimonio; dei contributi di Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;

– da donazioni e lasciti testamentari; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; da rimborsi derivanti da convenzioni;

– dalla presentazione di progetti finanziati dalla Comunità Europea e degli Enti Pubblici Nazionali.

Art.6  I VERSAMENTI AL FONDO DI GESTIONE

I versamenti al Fondo di Gestione possono essere di qualsiasi entità a norma di legge, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessuno caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al Fondo di Gestione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art.7)  LA QUOTA SOCIALE

Le quote sociali o contributo annuale di adesione, sono determinate in base alla categoria alla quale il socio ha deciso di appartenere determinate dal Consiglio Direttivo secondo lo schema che segue:

1) i Soci Ordinari sono tenuti al versamento minimo di € 25,00 annuali senza nessun limite massimo.

2) i Soci Benemeriti che sono tenuti al versamento minimo di € 100,00 annuali senza nessun limite massimo.

3) i Soci Junior che sono tenuti al versamento minimo di € 5,00 annuali senza nessun limite massimo.

4) i Soci Corporate che sono tenuti al versamento minimo di € 250,00 annuali senza nessun limite massimo.

5) i Soci Sostenitori che sono tenuti al versamento minimo di € 50,00 annuali senza nessun limite massimo.

Inoltre è contemplata la figura del Simpatizzante che non è un socio ma semplicemente colui che condivide le attività dell’Associazione senza p renderne parte in alcun modo. Questi può dimostrare la propria condivisione con una quota minima di € 1,00 annuali senza nessun limite massimo. Tale importo è messo a disposizione della sede locale presso la quale viene censito il simpatizzante. In ogni caso, non sono ammessi importi che contemplano cifre inferiori al centesimo di euro. Tuttavia, il Consiglio Direttivo, periodicamente, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire ad essa. Tale importo costituirà anche la quota associativa annuale che ogni socio e fondatore è tenuto a versare entro la data di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e del resoconto finanziario.

 

TITOLO III, SOCI, ADESIONI, RECESSO

Art.8) l SOCI ED l SIMPATIZZANTI

Possono essere soci, tutte le persone fisiche che hanno dato vita all’associazione nonché quelle che ne faranno richiesta, secondo le modalità di cui all’art.11 del presente statuto, escluse quelle nel frattempo decadute. l soci, partecipano alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di intervento e voto su tutti gli argomenti all’ordine del giorno. I Soci si dividono in sette categorie principali e precisamente in: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti, Soci Corporate, Soci Junior, Soci Onorari.

I Soci Fondatori I soci fondatori sono coloro che condividono degli obiettivi e che decidono di dare vita ad un nuovo soggetto giuridico (l’associazione appunto). Per costituire un’associazione senza scopo di lucro.

l Soci Ordinari sono tutte quelle persone che condividendo i fini dell’Associazione aderiscono senza prestare opere di particolare impegno contribuendo al sostegno dell’Associazione mediante il versamento di una quota di iscrizione minima di € 25,00.  Scelgono specificatamente tale status, pertanto non possono far parte del Corpo dei Gendarmi o dei Volontari Attivi istituito dall’Associazione. Qualora questi volessero accedere alle altre categorie di soci, devono indirizzare specifica richiesta al Consiglio Direttivo che si esprimerà con le modalità previste (all’art. 12).

I Soci Sostenitori sono tutte quelle persone che condividendo i fini dell’Associazione aderiscono sostenendo in modo consistente l’Associazione prestando la propria opera di collaborazione nel Corpo dei Gendarmi o dei Volontari Attivi istituito dall’Associazione e mediante il versamento di una quota minima di € 50,00 annuali.

I Soci Benemeriti sono tutte quelle persone che condividendo in modo particolare i fini dell’Associazione aderiscono sostenendo in modo fondamentale l’Associazione contribuendo con versamento di quote uguali o superiori ad € 100,00 annuali. E’ inoltre facoltà del Socio Benemerito prestare la propria opera di collaborazione nel corpo dei Gendarmi o dei Volontari Attivi istituito dall’Associazione.

I Soci Corporate sono inquadrati in una sezione riservata esclusivamente ad aziende od enti per i quali è prevista l’adesione e condivisione dei fini dell’Associazione escludendo la possibilità di contribuire attivamente nel Corpo dei Gendarmi o dei Volontari Attivi ma contemplando una possibile collaborazione se non attraverso i propri dirigenti o delegati, tra l’Azienda o l’Ente che acquisisce tale qualità di Socio Corporate e l’Associazione. La quota minima annuale prevista per i soci corporate è di € 250,00.

I Soci Junior sono inquadrati in un’apposita sezione dedicata ai soci minorenni, previo consenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci; possono versare liberamente la quota sociale che va da un minimo di € 5,00 annui senza un limite massimo e possono partecipare alle attività dell’Associazione con l’assenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.

I Soci Onorari sono tutti coloro che hanno ricoperto o ricoprono Alte Cariche dello Stato, ovvero tutti coloro che si sono distinti in ambito Nazionale ed Internazionale per opere benefiche, di qualsiasi natura, nel mondo dello sport, dello spettacolo, della politica, o in qualsiasi altro modo, ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo. Ai Soci Onorari viene conferito un alto riconoscimento per la propria carica o per il proprio operato, attraverso una forma di partecipazione onoraria ed il rilascio di attestato comprovante il riconoscimento conferito. Con le stesse modalità può essere riconosciuto il titolo di Dirigente Generale Nazionale Onorario, carica totalmente onoraria che non dà luogo ad alcuna corrispondenza organizzativa ma che serve solo ed esclusivamente a riconoscere, al destinatario, l’alto operato in ambito Nazionale od Internazionale.

I Simpatizzanti sono tutti coloro che condividono le attività dell’Associazione senza volerne prendere parte in alcun modo, neanche come associati ma semplicemente esprimendo il proprio consenso verso le attività svolte. Questi possono soltanto con la propria condivisione, con un versamento minimo di € 1,00 annuali senza nessun limite massimo. Ai simpatizzanti è consentito soltanto l’accesso ad alcune cariche perfezionate dall’Associazione per i propri aderenti e simpatizzanti.

Alla presente ONLUS è fatto espressamente obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto di tutti i soci e tutti gli associati in regola con la quota associativa annuale hanno, in egual modo, diritto di voto.

 

Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Non è ammesso a socio chi non abbia raggiunto la maggiore età. Potranno tuttavia essere ammessi, in una sezione speciale di soci, denominata “Junior”, tutti i minorenni, con il consenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci. Al raggiungimento della maggiore età, i soci Junior saranno inseriti, su loro indicazione, tra i soci ordinari, sostenitori o benemeriti. Tutti i soci sono tenuti ad osservare le regole del presente statuto, le deliberazioni assunte in Assemblea generale ed il regolamento interno disposto dal Consiglio direttivo nonché a versare regolarmente le quote associative. Tutte le attività saranno svolte in modo completamente gratuito e si baseranno sul volontariato. Saranno rimborsate solamente le spese ritenute necessarie motivate e documentate. Ci si potrà avvalere altresì di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, rese da non soci ché l’apporto del personale volontario permanga prevalente. Per le coperture delle spese verranno utilizzati i fondi derivanti dalle quote sociali; resta inteso comunque che potranno essere utilizzati a tale scopo i proventi delle attività svolte dall’Associazione e le donazioni. Anche le Cariche Sociali saranno svolte a titolo gratuito. L’Associazione, compatibilmente con il numero effettivo delle donne iscritte, in conformità alla normativa vigente in materia di pari opportunità, riserva un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile secondo il principio dell’equilibrio di genere.

Art.10 MODALITA’ DI ADESIONE

L’Associazione è aperta a qualsiasi persona che vorrà parteciparvi senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale, credo, cittadinanza ed appartenenza politica. Possono essere ammessi  i candidati di sesso maschile e femminile che abbiano compiuto la maggiore età. purché siano di buona condotta morale e civile, che non abbiano avuto problemi con la giustizia.

Non sono ammesse persone appartenenti a società segrete, sette, ed organizzazioni similari.

All’atto della domanda di adesione l’aspirante dovrà: presentare il Certificato Generale del Casellario Giudiziale, in sostituzione di quest’ultimo un’autocertificazione, dove dovranno dichiarare: di non essere stati condannati, e non sono in attesa di giudizio.

Il Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo, valuterà se accettare la richiesta.

Art. 11 RIMBORSO SPESE

Tutti i soci che operano per conto dell’Associazione possono percepire dei rimborsi spese, solo con approvazione da parte del Consiglio Direttivo o dal Presidente come disposto nella legge quadro sul volontariato  Legge n° 266/91. Viene concesso alla Associazione Gendarmeria Abbaziale e le sue sedi distaccate, a provvedere alla richiesta di rimborso dell’aliquota accise, ovvero di tutte le altre imposte a cui l’Associazione ha diritto, in conformità alle normative vigenti. Tale rimborso dovrà essere utilizzato per il rifornimento successivo degli automezzi registrati dell’Associazione, previa presentazione di scontrini o fatture, e solo per giustificato motivo.

Art.12 AMMISSIONE

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, s’intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo provvederà ad inoltrare all’aspirante socio una comunicazione recante gli estremi del mancato accoglimento, allegando l’importo versato in sede di presentazione della domanda di ammissione, depurato della cifra di € 10,90 a titolo di spese pratica e di spedizione. Avverso il provvedimento di diniego, l’aspirante socio potrà opporre ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentarsi su carta semplice entro dieci giorni dal ricevimento del diniego, corredato della copia della domanda di iscrizione, copia del versamento della quota sociale e della comunicazione di mancato accoglimento della domanda di iscrizione. Affinché il ricorso sia valido, quindi trattabile ed ammissibile, è necessario produrre il testo del ricorso, corredato di copia di tutta la documentazione afferente la richiesta di iscrizione ed il relativo diniego, ovvero ulteriore documentazione inerente, utile all’esame del ricorso medesimo. L’ammissione a socio è di competenza del Consiglio Direttivo ed avviene con voto favorevole di due terzi dei presenti. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una presentazione scritta di almeno un socio in carica.

Art.13 RECESSO

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’Associazione stessa. Art. 2285 C.C. stabilisce, che tale recesso deve essere comunicato dal socio uscente almeno tre mesi prima ed avrà efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso,  non ha diritto alla restituzione delle quote versate, ne tantomeno possono essere trasferita ad altri soci o parenti.

Art.14 ESCLUSIONE

In presenza di gravi motivi morali, o comportamentali contrari alle finalità dell’Associazione, o che comunque rappresentino un ostacolo al migliore svolgimento delle attività tutte  dell’Associazione, qualsiasi socio può essere escluso dall’Associazione stessa, con risoluzione del Consiglio Direttivo appositamente convocata in seduta straordinaria. Potranno essere istituite commissioni e collegi al fine di istruire al meglio pratiche per la valutazione delle eventuali problematiche comportamentali dei soci, al fine di semplificare la valutazione da parte del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Parimenti il socio o il fondatore che non versi la quota annuale per due anni di seguito è considerato automaticamente escluso dall’Associazione. Avverso il provvedimento di esclusione è possibile opporre ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentarsi su carta semplice entro dieci giorni dal ricevimento dell’espulsione, corredato della copia della domanda di iscrizione, copia del versamento della quota sociale e della comunicazione di mancato accoglimento della domanda di iscrizione. Affinché il ricorso sia valido quindi trattabile ed ammissibile, è necessario produrre il testo del ricorso, corredato di copia di tutta la documentazione afferente la richiesta d’iscrizione.

TITOLO IV ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.15 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci;

– Il Consiglio Direttivo;

– Il Presidente;

– Il Vice presidente;

– Il Segretario;

– Il Tesoriere;

– Il Collegio dei Probiviri;

-Il Collegio dei Revisori;

Art 16 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei i soci è sovrana, composta da tutti i soci iscritti  all’associazione. Si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria, per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto finanziario e del bilancio preventivo entro il 30 giugno. Mentre In casi particolari è possibile prorogare detto termine che deve comunque essere entro il 31 dicembre. In seduta straordinaria per variazione dello statuto, o in altri casi eccezionali, dove occorre il benestare di tutti i soci. L’Assemblea inoltre: provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; delibera sulla relazione del Presidente sull’attività svolta dall’Associazione nell’anno decorso; delibera sulle modifiche al presente statuto, in seduta straordinaria e con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;  delibera lo scioglimento e la liquidaz1one dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, a norma di legge e dei successivi articoli trentadue e trenta tre  del presente Statuto. Possono prendere parte alle votazioni ed intervenire all’Assemblea soltanto i soci  in regola con la quota associativa annuale versata. l soci non in regola con il pagamento della predetta quota possono partecipare all’Assemblea come uditori, senza diritto d’intervento e voto.

Art 17 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera o formato elettronico, almeno trenta (30) giorni prima del suo svolgimento dove dovrà indicare: data, luogo, ora della prima e della seconda convocazione, ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La convocazione può essere: telefonica con invio di sms, a mezzo stampa, email. L’Assemblea può esser convocata anche su richiesta della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, o un terzo dei soci in regola, che abbiano versato la quota sociale.

Art.18 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è regolarmente così costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa, e non abbiano provvedimenti disciplinari di espulsione o di allontanamento. l soci non in regola con il versamento della quota sociale potranno essere tuttavia presenti all’assemblea in qualità di uditori, senza esercizio del diritto di voto e di intervento. L’Assemblea delibera a maggiora salvo quando è previsto diversamente dallo statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, mentre il Segretario dovrà redigere il verbale con tutte le delibere adottate. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto per le Assemblee in prima convocazione, mentre per la seconda convocazione l’Assemblea delibera validamente qualsiasi sia il numero dei soci presenti, purché come già detto, che siano in regola con il pagamento della quota associativa, e che non abbiano provvedimenti disciplinari.

Art.19  IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da un minimo di tre, a un massimo di dodici membri. Durante la prima riunione dopo la sua nomina, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stessa, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica sette anni e i suoi membri sono rieleggibili. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Allo scadere del settennio il Consiglio Direttivo dimissionario continuerà a curare l’ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni, che dovranno svolgersi entro sei mesi dalla data di scadenza del mandato.

Art.20 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunirà ordinariamente ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno. Per la convocazione il presidente potrà adottare qualsiasi mezzo di comunicazione e dovrà avvisare i Consiglieri almeno cinque giorni prima delta riunione, fatti salvi casi di gravità ed urgenza o di presenza anche non concordata ma totalitaria dei membri del Consiglio. Nella riunione del Consiglio Direttivo le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, è determinante il voto di chi presiede. I verbali delle riunioni saranno trascritti dal Segretario in un apposito registro. Spetta al Consiglio Direttivo: deliberare sulle attività per l’attuazione dei fini statutari; determinare in merito all’ammissione dei soci; redigere il bilancio consuntivo, con l’allegato rendiconto finanziario, e il bilancio preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea, nei termini previsti dallo statuto.

Art.21 DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Si può decadere dalla carica di Consigliere per le per motivi di salute, presentando le proprie dimissioni con lettera scritta al Presidente. Le dimissioni avranno efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica delle dimissioni e le accetti. Mentre per la decadenza dalla carica di Consigliere, può avvenire per i seguenti motivi: per gravi azioni contrarie alle finalità dell’Associazione, alle norme del presente statuto; o del regolamento interno, assenza senza giustificato motivo. a tre riunioni consecutive. In questo caso la decisione di decadenza spetta al Presidente sentito il parere dei probiviri, dove insieme esamineranno il caso, ed in caso di mancanza ritenuta grave, si chiederà al Consigliere di presentare le dimissioni, e sarà sostituito con il primo dei Consiglieri non eletti.

Art. 22  IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, di fronte ai terzi ed altresì in giudizio.  Ha poteri di firma che ad egli compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, la durata del suo mandato è di sette anni, può essere rieleggibile mediante elezioni. Ad egli compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l’ordinaria amministrazione; in casi di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi provvedimenti di esclusione o disciplinari. In tal caso deve convocare, nel più breve tempo possibile, il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo, con l’allegato rendiconto finanziario, e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. È facoltà del Presidente attribuire varie funzioni, dietro apposita delega, ad un consigliere o ad altre persone aderenti o non all’Associazione come ad esempio deleghe ad avvocati per liti o a professionisti per mediazioni o ricorsi.

Art.23 DECADENZA O DIMISSIONI DALLA CARICA DI PRESIDENTE

Per decadenza e dimissioni dalla carica di Presidente vale quanto riportato dal presente statuto, e come descritto dall’ Art. 2382 C.C.  In tal caso, l’organo direttivo resta in carica, e ne assumerà tutte le funzioni il Vice presidente che svolgerà le sue mansioni fino ad elezione per la nomina del nuovo Presidente. Si rammenta che ci saranno tutti i verbali da redigere, e da presentare all’Agenzia delle Entrate. Con da tale atto deve risultare formalmente il passaggio di consegne, e va redatto secondo quanto previsto nel Codice Civile.

 

Art.24  IL VICE PRESIDENTE

Contestualmente all’elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno, uno o più Vice Presidenti, con il compito di affiancare il Presidente e di sostituirlo, in ogni sua attribuzione e potere ogni qualvolta questi sia assente o sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. La durata del mandato è di sette anni. Per la decadenza dalla carica di Vice Presidente vale quanto riportato nel presente statuto per i Consiglieri.

 

Art. 25  IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETIIVO

Il Segretario, eletto dai Consiglieri all’interno del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio e coadiuva con il Presidente nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento delle attività dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta dei verbali dell’ Assemblee, del Consiglio Direttivo. Il Segretario dura in carica sette anni ed è rieleggibile.

Art. 26  I LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, l registro dei soci e volontari, libro verbali dei Revisori dei Conti. Tutti i libri citati devono essere tenuti nella sede dell’Associazione,  e sono messi  a disposizioni dell’Autorità  preposte al controllo.

Art.27 IL TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, con l’allegato rendiconto finanziario, e il bilancio preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Tesoriere dura in carica sette anni ed è rieleggibile.

Art. 28 IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, nominato dall’Assemblea, è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, ha il compito di verificare il corretto andamento contabile e le relative scritture. l Revisori vengono inoltre chiamati al controllo ed approvazione del bilancio. l Revisori restano in carica sette anni e sono rieleggibili.

Art. 29 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall’Assemblea ed ha il compito di intervenire, in caso di controversie tra i soci e l’Associazione o i suoi Organi, in forma collegiale, giudicando ex bono et aequo senza formalità di procedura. E’ presieduto dal Presidente, individuato tra i membri del Collegio ed eletto a maggioranza, nella prima seduta ed in caso di parità il voto del Presidente prevale. Il Collegio, pena decadenza del proprio lodo, ha l’obbligo di applicazione delle garanzie statutarie e di osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha inoltre, con la stessa modalità, la facoltà di esprimersi sul riconoscimento della qualità di Socio Onorario della Guardia Nazionale Ambientale. Il loro lodo sarà inappellabile. l Probiviri restano in carica sette anni e decadono a scadenza del mandato, per esclusione con le stesse modalità previste dal precedente art. 21 o a seguito di dimissioni. E’ facoltà del Collegio dei Probiviri, con l’assenso del Consiglio Direttivo, istituire delegazioni locali.

Art. 30 ORGANI GESTIONALI OPERATIVI

L’associazione è organizzata in tre divisioni operative:

  • Divisione dei volontari di terra
  • Divisione dei volontari di mare
  • Divisione dei volontari di aria.

Le Divisioni sono amministrate da un Direttore, membro consultivo del Consiglio Direttivo. Ogni Divisione è regolamentata da insegne distintive di grado e funzione dal volontario al Direttore Generale, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno. Ogni similitudine e attribuzione di gradi e titoli è assolutamente a carattere funzionale e di organizzazione interna dell’Associazione. I volontari di terra avranno il compito di assistere il cittadino in caso di necessità, prestando operazioni di primo soccorso anche con l’ausilio di una squadra antincendio; i volontari di mare avranno il compito di assistere e di soccorrere naviganti in difficoltà, mediante pronta segnalazione alle Autorità competenti; i volontari di aria avranno il compito di monitoraggio aereo del territorio mediante l’impiego di droni civili, previa autorizzazione degli Enti preposti, al fine di prevenire incendi e di garantire l’incolumità del cittadino che verrà soccorso, onde previsto, mediante elisoccorso.

Art. 31 IL BILANCIO

Ogni Divisione ha autonomia finanziaria. E’ a cura di ogni Direttore Generale di Divisione la redazione del bilancio di divisione e l’invio dello stesso alla sede centrale dell’associazione entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla data di chiusura dell’esercizio sociale, al fine di rendicontare e riunificare i tre rendiconti in un unico bilancio generale. Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del rendiconto finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. l bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Nel Bilancio sono iscritti i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 32 AVANZI DI GESTIONE

All’Associazione è assolutamente vietato distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per 4 legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. E’ altresì vietato di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Art. 33 SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio che residua al termine della fase di liquidazione, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.  I Soci si rivolgeranno ad un collegio Arbitrale, costituito secondo le regole previste da un Ente o associazione che si sono affiliati. ln tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale si rivolgeranno al Giudice di Pace del Tribunale dove hanno la sede, affinché possa organizzare un Collegio Arbitrale. L’arbitrato avrà sede stabilita dal Giudice. Il Collegio giudicherà, e adotterà il verdetto con la massima libertà, è sarà composto da 3 {tre} arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.

 

 

TITOLO V, ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 34 ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI  Come da allegato 1 atto costitutivo e formazione del C.D. Sono presenti :

  • DE LUCIA Andrea
  • DE LUCIA Gianluca,
  • GADANI Filippo,
  • MANTOVANI Matteo
  • CECCARELO Michaël
  • SALLEMBIEN Sebastien
  • VATTIER Marc Vincent

A seguito di un ampio dibattito, si procede alle elezioni. Viene eletto Presidente: Gianluca De Lucia;  Vice Presidente Cappellano: Vattier Marc Vincent;  Vice Presidente-Tesoriere:  De Lucia  Andrea;  Segretario: Mantovani Matteo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: Sallembein Sebastien.

COLLEGIO DEI REVISORI: Ceccarello Michaël, GADANI Filippo.

Gli eletti, tutti presenti, dichiarano di accettare la carica.

Subito dopo tutte le nomine, il Consiglio Direttivo si riunisce, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale, per eleggere al proprio interno le altre cariche sociali.  A votazione unanime di tutti i Consiglieri risultano eletti, ciascuno dei quali accetta la carica conferitagli.

Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio Direttivo del giorno 19 novembre 2023 all’unanimità presso la Sede in Maccario 1 a Seborga (IM), redatto su indicazioni dell’Assemblea Generale dei Soci tenutasi lo stesso giorno. La sede amministrativa è stabilita in Piazza Costituente 8 – 18039 Ventimiglia (IM). S’incarica il Presidente ed il Segretario alla sua registrazione presso l’Ufficio delle Entrate di Sanremo. In merito alle modalità di registrazione ed all’applicazione delle relative tariffe di esenzione, secondo come stabilito dall’art. 8 della Legge 266/1991 e successive modifiche, ovvero di tutte le leggi, norme e regolamenti inerenti.

Il presente Statuto è composto da 34 (TRENTAQUATTRO) articoli, ed entrerà immediatamente in vigore ad avvenuta registrazione all’Agenzia dell’Entrate